L'A.M.S.F. aderisce al Coordinamento Italiano Modellismo Statico

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Amici del Modellismo Storico Fano

STATUTO

 

1) Costituzione e sede

E’costituita l’Associazione denominata Amici del Modellismo Storico di Fano con sede in

Via Cuccurano 7/c  61032 , Fano PU – c.f.  90023530414

Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

 

2) Carattere dell’Associazione

L’Associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro.

 

3) Durata dell’Associazione

Illimitata

 

4) Scopo dell’Associazione

L’Associazione ha per scopo la valorizzazione e la diffusione del modellismo inteso come hobby e come ricerca storica.

 

5) Soci

Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che siano interessati all’attività della stessa.

I Soci si dividono in 3 categorie:Fondatori,Ordinari,Sostenitori.

 

6) Ammissione Soci

L’ammissione avviene su domanda degli interessati e presentazione da parte di un Socio.

L’accettazione delle domande è deliberata dal Consiglio Direttivo. Le iscrizioni decorrono dal primo gennaio dell’anno in cui la domanda è stata accolta,ed ha la durata dell’anno solare.

 

7) Doveri dei Soci

L’appartenenza all’Associazione obbliga gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dagli organi rappresentativi in base alle prescrizioni Statutarie.

 

8) Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio si  può perdere per i seguenti  motivi:

a) dimissioni,da comunicarsi per iscritto ad un membro del consiglio direttivo.

b) per delibera del consiglio direttivo a seguito di accertati motivi di incompatibilità o per avere    violato le norme e gli obblighi dello Statuto o per altri motivi che comportino indegnità.

c) per ritardato pagamento dei contributi dell’anno in corso entro il mese di marzo.

 

9) Organi dell’Associazione sono:

l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente

a) Assemblea : hanno diritto di partecipare all’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i Soci purché in regola con le quote sociali dell’anno in corso. Ogni Socio è titolare di un voto. L’Assemblea viene convocata in seduta ordinaria almeno una volta all’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del Bilancio Consuntivo nonché per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L’Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta, indirizzata al presidente, di almeno un terzo dei Soci. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate almeno con dieci giorni di preavviso mediante invio per lettera semplice indirizzata a tutti Soci e con affissione nella sede sociale. L’avviso dovrà specificare gli argomenti all’ordine del giorno. L’assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione  con la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione è regolarmente costituita da qualunque sia il numero dei soci.

L’assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei soci.

E’ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto soltanto ad un altro socio. Non è ammessa più di una delega. L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o in sua assenza da un socio designato dall’assemblea a maggioranza.

I verbali della riunione dell’assemblea sono redatti in apposito registro da un socio designato dal presidente o da chi per lui.

L’assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

L’assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei voti espressi.

L’assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del presidente e per argomenti di  particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; deve essere fatta a scrutinio segreto l’elezione delle cariche sociali.

All’assemblea spettano le seguenti prerogative: in sede ordinaria; discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo, eleggere i membri del consiglio direttivo, i membri del collegio dei probiviri, i revisori dei conti.

Fissare su proposta del collegio direttivo le quote di ammissione e i contributi associativi annuali nonché la penale per i ritardati pagamenti. Deliberare su ogni argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo e dal collegio dei probiviri.

In sede straordinaria:  deliberare sullo scioglimento dell’associazione, deliberare sulle modifiche dello statuto, deliberare sul trasferimento della sede dell’associazione, deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo o dal collegio dei probiviri.

b) Consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo ha il compito di : deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’assemblea.

Predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’assemblea.

Deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione.

Procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione dell’elenco dei soci.

Deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi soci.

Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice per alzata di mano in base al numero dei presenti: in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Il consiglio direttivo è formato da cinque membri nominati dall’assemblea ordinaria e scelti fra i soci.

Il consiglio direttivo dura in carica quattro anni e comunque sino all’assemblea ordinaria che precede il rinnovo delle cariche sociali.

Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il consiglio direttivo ha facoltà di procedere per cooptazione all’integrazione del consiglio stesso sino al limite statutario.

Il consiglio direttivo si riunisce sempre in un'unica convocazione, possibilmente una volta al bimestre e comunque ogni qual volta il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono tre componenti.

Alle riunioni funge da segretario un membro del consiglio designato dal presidente. Le riunioni del consiglio direttivo devono essere convocate con lettera inviata almeno cinque giorni prima.

Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi consiglieri e sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Le sedute e le deliberazioni del consiglio sono fatte constare dal processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario in apposito registro.

 

c) Presidente

Il presidente dirige l’associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio direttivo. Il presidente può delegare ad uno a più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Il presidente è eletto in seno al consiglio direttivo e dura in carica tre anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che precede il rinnovo delle cariche sociali. In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal consiglio direttivo, il consiglio stesso provvede ad eleggere un presidente sino alla successiva assemblea ordinaria.

 

10) Entrate dell’associazione

Le entrate dell’associazione sono costituite: a) dalla quota di iscrizione da versarsi all’atto dell’ammissione all’associazione nella misura fissata  dall’assemblea ordinaria, prevista al cinquanta per cento della quota ordinaria per i minori di anni sedici.

b) dai contributi annui ordinari, da stabilirsi annualmente dall’assemblea ordinaria su proposta del consiglio direttivo.

c) da eventuali contributi straordinari deliberati dall’assemblea in relazione a particolari iniziative.

d) da versamenti volontari degli associati.

e) da altre fonti compatibili con gli scopi istituzionali.

I contributi ordinari devono essere pagati in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno.

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l’anno solare in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci; il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno solare in corso.

 

11) Destinazione del fondo comune

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. E’ fatto obbligo di devolver il patrimonio dell’associazione in caso di suo scioglimento o per qualsiasi altra causa, ad altra associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità.

Le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabili.

 

12) Esercizi sociali.

L’esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

 

13) Scioglimento e liquidazione.

In caso di scioglimento l’assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazione dell’assemblea in armonia con quanto disposto dall’articolo 11 del presente atto.

 

14) Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente atto si fa rinvio alle norme di legge.

L’atto di costituzione, o contestuale statuto, possono essere redatti con scrittura privata.

Per quanto concerne le associazioni sportive non riconosciute è opportuno redigere tale atto davanti a notaio o con scrittura privata autenticata da notaio.

Le associazioni non riconosciute devono in linea di principio agire come enti non commerciali e quindi sottratte ad adempimenti tributari.

Nell’ipotesi che viceversa svolgano attività commerciale, sarà opportuno rivolgersi ad un commercialista per non incorrere in violazioni delle norme fiscali.

 

15) Spese

Qualsiasi spesa non inerente la normale cancelleria,o rimborsi ai soci per spese sostenute per il Club,devono essere approvate a maggioranza.